|
Parco Naturale Regno di Nettuno
|
Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette
(G.U. della Repubblica Italiana n. 292 - Supplemento Ordinario - del 13 dicembre
1991)
Titolo I
Principi generali.
Art. 1 (Finalità e ambito della legge)
1. La presente legge, in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel
rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e
di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le
formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse,
che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se
vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione,
allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
* a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o
forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità
biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di
equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
* b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e
delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
* c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
* d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3
costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse
la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le
regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi
dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della L. 8 giugno
1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali,
altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresÌ
promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. (*)
(*)L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 21,
della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
Torna all'inizio
Art. 1 bis(*) (Programmi nazionali e politiche di sistema)
1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei
parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette,
accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con
particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali,
dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche
agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con
altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche
maggiormente rappresentative, individua altresÌ le risorse finanziarie nazionali
e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al
comma 1.
(*)Questo articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 22, della L. 9 dicembre
1998, n. 426.
Torna all'inizio
Art. 2 (Classificazione delle aree naturali protette)
1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o
marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati
da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori
naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da
richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le
generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali,
lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore
naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni
limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi,
dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle
popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o
marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora
e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le
diversità delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o
regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come
definite ai sensi del Protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo
particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite
ai sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 può operare
ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di
rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali
ed in particolare dalla Convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n.
448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e
nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni
e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei
rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le
procedure di cui all'art. 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453.
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve
naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le
regioni.(*)
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di
interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria
denominazione.
(*)Questo comma è stato cosÌ sostituito dall'art. 2, comma 23, della L. 2
dicembre 1998, n. 426.
Torna all'inizio
Art. 3 (Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree
naturali protette)
1. è istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato
"Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede,
dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali
e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o
provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con
voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui
territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del
Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma
3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori
naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa
deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura(*) è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui
alla L. 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa
integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso
delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi
quelli della Carta della montagna di cui all'art. 14 della L. 3 dicembre 1971,
n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i
valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura
è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione
del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5
miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
* a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui
al comma 7;
* b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale
e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del
presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche
che si rendano necessarie;
* c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno,
provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro
esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la
maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei
Ministri, che decide in merito.
7. è istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito
denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati
per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della
natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre
scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione
ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti,
ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia
nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica
italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in
una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600
milioni a partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di
aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del
Ministro dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono
svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero
dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale
stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito
comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici
anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del
contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con
contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale
periodo, scelti con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 24 luglio 1973,
n. 428, convertito dalla L. 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il
Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato,
disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del
presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire
dall'anno 1991.
(*)Si veda la Delib. 2 dicembre 1996 (G.U. n. 142 del 20 giugno 1997), recante
approvazione del programma operativo per la Carta della natura.
Torna all'inizio
Art. 4 (Programma triennale per le aree naturali protette) (*)
1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato
'programma', sulla base delle linee fondamentali di cui all'art. 3, comma 2, dei
dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla
legge dello Stato:
* a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali
protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate
nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria
delimitazione dei confini;
* b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per
l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione
di massima delle aree stesse;
* c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e
per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale
per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi
innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla
protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore
naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;
* d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali
protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle
regioni relativi all'istituzione di dette aree;
* e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato,
le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del
programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla
informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla
base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'art. 1
della L. 31 dicembre 1982, n. 979.
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o
l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree
verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro
istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a
mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni
ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma
triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla L. 28
agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la
concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da
ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non
facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità
montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per
l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresÌ
presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986,
n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale
delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è
aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo
programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle
risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da
istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili
per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle
degli artt. 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi
conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e
le amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal
comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del
Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per
il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta
della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano
per il parco di cui all'art. 12, per le iniziative per la promozione economica e
sociale di cui all'art. 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui
all'art. 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia
e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la
valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110
miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il
1994.
(*)Il programma triennale per le aree naturali protette è stato soppresso
dall'art. 76 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.
Torna all'inizio
Art. 5 (Attuazione del programma: poteri sostitutivi) (*)
1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al
Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione
del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro
dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure
necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo
parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei Ministri che provvede
in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.
2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale
delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni
e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione
naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo
le modalità indicate dal Comitato.
3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per
l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
(*)Vedi nota all'art. 4
Torna all'inizio
Art. 6 (Misure di salvaguardia)
1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni,
secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai
sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per
quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei
casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e
le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella
prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione
dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 della L. 8 luglio
1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica
nazionale ed internazionale, nonché dall'art. 7 della L. 3 marzo 1987, n. 59.(*)
2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree
protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché
le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si
applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7.
3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della L. 22
ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con
provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove
costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento
dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e
quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri
ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area
protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con
provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure
di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori
ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.
Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 31 della L. 5
agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla
regione interessata.
4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del
relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di
cui all'art. 11.
5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi
dell'art. 7 della L. 3 marzo 1987, n. 59.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la
riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie
vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente
responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il
direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata
l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al
trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro
il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone
l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi
secondo, terzo e quarto dell'art. 27 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero
avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di
cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle
spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del
T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639..
(*)Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero
dell'ambiente.
Torna all'inizio
Art. 7 (Misure di incentivazione) (*)
1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte,
entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso,
in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è,
nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione
europea,(**) statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio
compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed
opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e
25:
* a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e
culturale;
* b) recupero dei nuclei abitati rurali;
* c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e
del suolo;
* d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi
comprese le attività agricole e forestali;
* e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
* f) agriturismo;
* g) attività sportive compatibili;
* h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto
ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a
favorire l'uso di energie rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati,
singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di
servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale
regionale.
(*)Vedasi il D.M. 12 febbraio 1993 (Finanziamento degli enti locali compresi nei
parchi nazionali e regionali).
(**)Le parole: "dell'Unione europea,", sono state inserite dall'art. 2, comma 8,
della L. 9 dicembre 1998, n. 246.
Torna all'inizio
Titolo II
Aree naturali protette nazionali.
Art. 8 (Istituzione delle aree nazionali protette nazionali)
1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui
all'art. 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la
regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'art.
4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una ragione a
statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi
comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una
configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono
essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area
protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'art. 6.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, e dall'art. 35, commi 1, 3,
4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito
provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui
all'art. 18.
Art. 9 (Ente parco)
1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa
nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro
dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
* a) il Presidente;
* b) il Consiglio direttivo;
* c) la Giunta esecutiva;
* d) il Collegio dei revisori dei conti;
* e) la Comunità del parco.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con
i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel
cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha
la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le
funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti
urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo
nella seduta successiva.
4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate,
scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di
conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di
cui all'art. 10, secondo le seguenti modalità:
* a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
* b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale
individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra
esperti in materia naturalistico-ambientale;
* c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società
botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle
ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui
territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due
la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
* d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
* e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta
del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunità del
parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una
provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione
dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata
dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della
designazione(*). La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei
consiglieri degli stessi enti(*).
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto
tra i membri designati dalla Comunità del parco(**) ed(***) una giunta esecutiva
formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con
le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la
maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in
particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano
per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale
economico e sociale di cui all'art. 14(****).
8 bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il
parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne
verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal
ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal
ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero
dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro
dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta
giorni(*****).
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le
modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli
atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base
dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei
conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre
componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero
tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati:
due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio;
uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente,
scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra
soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore
di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede
mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a
stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per
una durata non superiore a cinque anni(******).
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono
essere confermati una sola volta.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla L. 20 marzo 1975,
n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate
alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla
presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con
contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi
di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o
avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente
parco.
(*)Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 24, lett. a), della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
(**)Le parole: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco", sono
state inserite dall'art. 2, comma 24, lett. b), della L. 9 dicembre 1998, n.
426.
(***)L'originaria parola: "eventualmente" è stata soppressa dall'art. 2, comma
24, lett. b), della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
(****)Le originarie parole: "elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato
con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione" sono state
soppresse dall'art. 2, comma 24, lett. c), della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
(*****)Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 24, lett. d), della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
(******)Questo comma è stato cosÌ sostituito dall'art. 2, comma 25, della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
Torna all'inizio
Art. 10 (Comunità del parco)
1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle
province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui
territori sono ricomprese le aree del parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e proposito dell'Ente parco. In
particolare, il suo parere è obbligatorio:
* a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;
* b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;
* c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio
direttivo;
* d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
* d bis) sullo statuto dell'Ente parco(*).
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio
direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 e vigila
sulla sua attuazione; adotta altresÌ il proprio regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice
Presidente. è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga
richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.
(*)Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 27, della L. 9 dicembre
1998, n. 426.
Torna all'inizio
Art. 11 (Regolamento del parco)
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite
entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche
contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'art. 12 e
comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e
il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali (*) proprie di ogni parco, il regolamento del parco
disciplina in particolare:
* a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
* b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e
agro-silvo-pastorali;
* c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di
trasporto;
* d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
* e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
* f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito
della legislazione in materia;
* g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione
giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità
terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
* h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture
idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
2 bis. Il regolamento del parco valorizza altresÌ gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante
disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli
usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di
divieto di attività venatoria previste dal presente articolo(**).
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le
opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai
rispettivi habitat.
In particolare sono vietati:
* a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie
animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei
territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché
l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare
l'equilibrio naturale;
* b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché
l'asportazione di minerali;
* c) la modificazione del regime delle acque;
* d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall'Ente parco;
* e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione dei cicli biogeochimici;
* f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
* g) l'uso di fuochi all'aperto;
* h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi
sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresÌ le eventuali deroghe ai divieti
di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lett. a) del medesimo comma 3, esso
prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi,
necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi
e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità
e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o
da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che
sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di
caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono
liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad
istanza dell'Ente parco.
6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, (***) previo
parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla
richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale
termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri
regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del
regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro
applicazione.
(*)Le parole da: "naturali" a "culturali locali", sono state inserite dall'art.
2, comma 28, lett. a) della L. 9 dicembre 1998, n. 246.
(**)Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 28, lett. b), della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
(***)Le originarie parole: "sentita la Consulta e", sono state soppresse
dall'art. 2, comma 28, lett. c), della L. 9 dicembre 1998, n. 246.
Torna all'inizio
Art. 11 bis (Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per
la promozione economica e sociale) (*)
1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano
contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e
14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme
di cui agli stessi articoli 12 e 14.
(*)Questo articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 29, della L. 9 dicembre
1998, n. 426.
Torna all'inizio
Art. 12 (Piano per il parco)
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali,
antropologici tradizionali (*) affidata all'Ente parco è perseguita attraverso
lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato 'piano', che deve, in
particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
* a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti
caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
* b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione
relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
* c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai
percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e
agli anziani;
* d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del
parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività
agro-turistiche;
* e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e
sull'ambiente naturale in genere.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione,
prevedendo:
* a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua
integrità.
* b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere
edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione
del territorio.
Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la
realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di
gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresÌ ammesse
opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lett. a) e b) del
primo comma dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; c) aree di protezione
nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri
generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi
tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività
agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è
incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli
interventi autorizzati ai sensi delle lett. a ), b) e c) del primo comma
dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme
di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale
facenti parte del medesimo eco-sistema, più estesamente modificate dai processi
di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le
finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita
socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da
parte dei visitatori.
3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione
dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La
Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la
predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco
ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio
direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da
parte dell'Ente parco (**).
4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni,
delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne
visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può
presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio
parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale
parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con
l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lett. a), b) e c) del comma
2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per
quanto concerne le aree di cui alla lett. d) del medesimo comma 2, emana il
provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro
ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce
un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da
rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi
necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione
non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente
rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva.
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce
all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei
medesimi termini con un commissario ad acta.
6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua
approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di
urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce
ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni
altro strumento di pianificazione.
8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei
confronti delle amministrazioni e dei privati.
(*)Le parole da: "nonché storici ...", fino a: "tradizionali", sono state
inserite dall'art. 2, comma 30, lett. a), della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
(**)Questo comma è stato cosÌ sostituito dall'art. 2, comma 30, lett. b), della
L. 9 dicembre 1998, n. 426.
Torna all'inizio
Art. 13 (Nulla osta)
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti
ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente
parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del
regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il
diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo
del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di
sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità,
dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da
parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L.
8 luglio 1986, n. 349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione
del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui
attività sono disciplinate dal regolamento del parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con
comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di
ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
Torna all'inizio
Art. 14 (Iniziative per la promozione economica e sociale)
1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal
regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a
favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente
residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del
piano del parco(*) un piano pluriennale economico e sociale per la promozione
delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione
degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.
Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio
direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate(**).
In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e
regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro
dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva
al Consiglio dei Ministri.
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di
sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature,
impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di
carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in
gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche
convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di
attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi
sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa
atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo
sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali
attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione
giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in
particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di
specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e
prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità
del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate,
speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale
ed esclusivo di guida del parco.
6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato
annualmente con la stessa procedura della sua formazione.
(*)Le originarie parole: "entro un anno dalla sua costituzione, elabora", sono
state cosÌ sostituite dall'art. 3 comma 31, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
(**)Il secondo periodo di questo comma è stato cosÌ sostituito dall'art. 2,
comma 31, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
Torna all'inizio
Art. 15 (Acquisti, espropriazioni ed indennizzi)
1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in
locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante
espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo
le norme generali vigenti.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono
essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o
parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a
compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi
derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente
provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.
3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica
del parco.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la
corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal
verificarsi del nocumento.
5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso
della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve
e delle aree di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) e b ), salva la precedenza a
favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'art. 8 della L. 26 maggio
1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica
della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione
catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del
prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a
tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione,
l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita,
esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro
successivo avente causa a qualsiasi titolo.
7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo,
con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi
e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.
Torna all'inizio
Art. 16 (Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali)
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini
istitutivi:
* a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
* b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
* c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
* d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
3 della L. 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
* e) gli eventuali redditi patrimoniali;
* f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti
d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
* g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
* h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme
regolamentari;
* i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.
2. Le attività di cessione di materiali divulgativo, educativo e propagandistico
di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente
dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del
commercio.
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua
in base all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei
registratori di cassa. 4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.
Torna all'inizio
Art. 17 (Riserve naturali statali)
1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'art. 8,
comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di
gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i
vincoli principali, stabilendo altresÌ indicazioni e criteri specifici cui
devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento
attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'art. 11 della presente
legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo
sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto
istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e
d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Sono vietati in particolare:
* a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
* b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo
le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.
Torna all'inizio
Art. 18 (Istituzione di aree protette marine)
1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro,
istituisce le aree protette marine, autorizzando altresÌ il finanziamento
definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso
svolta, ai sensi dell'art. 26 della L. 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta
per la difesa del mare dagli inquinamenti.
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la
delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area
e prevede, altresÌ, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle
zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.
3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree
protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 1992, 1993 e 1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata
la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Torna all'inizio
Art. 19 (Gestione delle aree protette marine)
1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina
è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per
l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si
avvale delle competenti capitanerie di porto. Con apposita convenzione da
stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere
concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area
protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per
quest'ultima.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere
la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle
finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
* a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali
nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
* b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e
idrobiologiche delle acque;
* c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
* d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di
cattura;
* e) la navigazione a motore;
* f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi
nelle aree protette marine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali
deroghe in funzione del grado di protezione necessario.
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette
possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione
dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del
demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della
medesima.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle capitanerie di
porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle
medesime aree protette (*).
(*) Le originarie parole: "ai sensi dell'art. 28 della L. 31 dicembre 1982, n.
979", sono state cosÌ sostituite dall'art. 2, comma 17, della L. 9 dicembre
1998, n. 426.
Torna all'inizio
Art. 20 (Norme di rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi
marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve
marine si applicano le disposizioni del titolo V della L. 31 dicembre 1982, n.
979(*), non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
(*)Disposizioni per la difesa del mare.
Torna all'inizio
Art. 21 (Vigilanza e sorveglianza) (*)(**)
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro
dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e
dal Ministro della marina mercantile.
2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo
forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello
stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo
medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione
dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo
articolo 4, comma 1(3) di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare
presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza
funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il
decreto determina altresÌ i sistemi e le modalità di reclutamento e di
ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale
forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere
attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza
degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i
dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del
predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato,
sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la
sorveglianza è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7.
(*)Si veda il D.P.C.M. 26 giugno 1997.
(**)Si veda il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
(***)Le parole da: "e, sino all'emanazione ...", fino a: "... del medesimo
articolo 4, comma 1,", sono state inserite dall'art. 2, comma 32, della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
Torna all'inizio
Titolo III
Aree naturali protette regionali.
Art. 22 (Norme quadro)
1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali
protette regionali:
* a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al
procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle
funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della L. 8 giugno
1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della
stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un
documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare
a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli
obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione
dell'area protetta sul territorio;
* b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla
definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;
* c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area
protetta;
* d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai
principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette;
* e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane,
anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in
parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle
comunità stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per
le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali
di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla
istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti
relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il
parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali
regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali,
provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del
territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono
istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite
secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco
nazionale o di una riserva naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività
venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti
selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed
abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora
non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono
essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso
autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del
parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente(*).
(*) Le parole da: "scelte con preferenza ...", fino alla fine del comma, sono
state inserite dall'art. 2, comma 33, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
Torna all'inizio
Art. 23 (Parchi naturali regionali)
1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del
documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), definisce la
perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto
per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui
all'art. 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine
possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi
obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della L. 8 giugno
1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza,
possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati,
nonché con comunioni familiari montane.
Torna all'inizio
Art. 24 (Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale)
1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco
naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma
organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo,
la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del
presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori
dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di
convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della
comunità del parco.
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un
membro designato dal Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di
personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti
pubblici.
Torna all'inizio
Art. 25 (Strumenti di attuazione)
1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il
piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione
delle attività compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è
approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano
urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il
parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con
quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la
crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine
predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle
attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del
parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente
interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma
3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri
organismi interessati.
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da
erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi
pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni
mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.
Torna all'inizio
Art. 26 (Strumenti di attuazione)
1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale
economico e sociale di cui all'art. 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente
promuove, per gli effetti di cui all'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142,
accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad
oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi
individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di
conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della
regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di
coordinamento ed integrazione della procedura.
Torna all'inizio
Art. 27 (Vigilanza e sorveglianza)
1. La vigilanza sulla gestione delle aree demaniali protette regionali è
esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio
ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio
della vigilanza.
2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni
con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette
regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Torna all'inizio
Art. 28 (Leggi regionali)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente
titolo.
Torna all'inizio
Titolo IV
Disposizioni finali e transitorie.
Art. 29 (Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta)
1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale
protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal
regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività
medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di
specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità
solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori
in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di
ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il
legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in
danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e
quarto dell'art. 27 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e
recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del T.U.
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei
giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità
del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede
di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi
delle finalità istitutive dell'area protetta.
Torna all'inizio
Art. 30 (Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 6 e 13 è punito con
l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire
cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11, comma 3,
e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire venticinque milioni. Le pene sono raddoppiate in caso di
recidiva.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle
aree protette è altresÌ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire due milioni. Tali sanzioni sono irrogate,
nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, dal
legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli
artt. 733 e 734 c.p. può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza,
per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla
sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere
gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla
riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto
al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare
gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, in
quanto non in contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art. 18 della L. 8 luglio
1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte
dell'organismo di gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di
violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali
statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla
violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di
salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla
trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla
costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.
Torna all'inizio
Art. 31 (Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale)
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L. 18 maggio 1989, n.
183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono
amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le
foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve
naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art.
9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex
Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle
attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
L. 5 aprile 1985, n. 124.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle
finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del D.M.
20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la
proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali
anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto
e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su
proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi
nazionali, è affidata all'Ente parco(*) .
4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per
il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione
naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5
della L. 8 luglio 1986, n. 349.
(*)Questo comma è stato cosÌ sostituito dall'art. 2, comma 34, della L. 9
dicembre 1998, n. 246.
Torna all'inizio
Art. 32 (Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale)
1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali
protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le
eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività
estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree
protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori
delle aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle
regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con
l'organismo di gestione dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio
della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977,
n. 968(1), soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli
residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita
in base al secondo comma dello stesso art. 15 della medesima legge.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse
alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per
particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della
caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede
per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio,
d'intesa con le altre regioni ai sensi degli artt. 8 e 66, ultimo comma, del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui
territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.
(*)Tale legge è stata abrogata dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157.
Torna all'inizio
Art. 33 (Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per
l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione
delle aree naturali protette nazionali.
Torna all'inizio
Art. 34 (Istituzione di parchi e aree di reperimento) (*)
1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
* a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte
Bulgheria);
* b) Gargano;
* c) Gran Sasso e Monti della Laga;
* d) Maiella;
* e) Val Grande;
* f) Vesuvio.
2. è istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7,
il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu(**). Qualora l'intesa
con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede
alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso,
Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco
nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei
parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e
tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici
nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le
regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia
necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione
provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla
presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal
Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'art. 9
4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione
effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.
5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui
ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.
6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti,
considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:
* a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
* b) Etna;
* c) Monte Bianco;
* d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
* e) Tarvisiano;
* f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino,
Viggiano, Sirino e Raparo);
* g) Partenio;
* h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
* i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
* l) Alta Murgia;
* l bis) Costa teatina(***).
7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune
misure di salvaguardia.
8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto
dall'art. 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad
aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli
affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le
province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o
atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di
gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono
riguardare altresÌ l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio
naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni
delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali
interessati.
10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata
la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993.
11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22
miliardi a decorrere dal 1993.
(*)Per l'istituzione di enti "Parco nazionale" si vedano: D.L.vo C.P.S. 5 agosto
1947, n. 871, istituzione dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso; L. 2 aprile
1968, n. 503, istituzione del Parco nazionale della Calabria; D.P.R. 12 luglio
1993, istituzione dell'ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi; D.P.R. 12
luglio 1993, istituzione dell'ente Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
D.P.R. 6 agosto 1993, istituzione dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini;
D.P.R. 15 novembre 1993, istituzione dell'ente Parco nazionale del Pollino;
D.P.R. 23 novembre 1993, istituzione dell'ente Parco nazionale della Val Grande;
L. 4 gennaio 1994, n. 10, istituzione del Parco nazionale dell'arcipelago della
Maddalena; D.P.R. 14 gennaio 1994, istituzione dell'ente Parco nazionale
dell'Aspromonte; D.P.R. 5 giugno 1995, istituzione dell'ente Parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga; D.P.R. 5 giugno 1995, istituzione dell'ente Parco
nazionale del Gargano; D.P.R. 5 giugno 1995, istituzione dell'ente Parco
nazionale della Maiella; D.P.R. 5 giugno 1995, istituzione dell'ente Parco
nazionale del Vesuvio; D.P.R. 5 giugno 1995, istituzione dell'ente Parco
nazionale del Cilento e Valle di Diano; D.P.R. 22 luglio 1996, istituzione
dell'ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano. Per l'istituzione di aree
naturali marine protette si vedano invece: D.M. 12 dicembre 1997, istituzione
dell'area naturale marina protetta denominata Porto Casareo; D.M. 12 dicembre
1997, istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Penisola del
Sinis-Isola Mal di Ventre; D.M. 12 dicembre 1997, istituzione dell'area naturale
marina protetta denominata Isola di Ventotene e Santo Stefano; D.M. 12 dicembre
1997, istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Tavolara-Punta
Coda Cavallo; D.M. 12 dicembre 1997, istituzione dell'area naturale marina
protetta denominata Punta Campanella; D.M. 12 dicembre 1997, istituzione
dell'area naturale marina protetta denominata Cinque terre; D.P.R. 30 marzo
1998, istituzione dell'Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del
Gennargentu; D.M. 26 aprile 1999, istituzione dell'area naturale marina protetta
di Portofino; D.P.R. 6 ottobre 1999, istituzione del Parco nazionale delle
Cinque terre.
(**)Le originarie parole: ", Gennargentu e dell'isola dell'Asinara" sono state
sostituite dalle attuali: "e del Gennargentu" dall'art. 4, comma 7, della L. 8
ottobre 1997, n. 344.
(***)Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 4, comma 3, della L. 8 ottobre
1997, n. 344.
Torna all'inizio
Art. 35 (Norme transitorie)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente
legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge di dipendenti in ruoli, della disciplina del Parco
nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la
regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle
attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla
sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto
stabilito dall'art. 3 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste
vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai
principi generali della presente legge(*).
2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali,
nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la
conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle
proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della
Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della
ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e
dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge(*).
3. Ai parchi nazionali previsti dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 18 della L.
11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della L. 28 agosto 1989, n. 305, si
applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in
essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
4. Entro due anni(**) dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla
istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica
dell'art. 10 della L. 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei
lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto
1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si
perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco
nazionale in tale area a norma del comma 3.
5. Nell'ipotesi in cui si istituita il parco interregionale del Delta del Po,
con le procedure di cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco
nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano,
Siriano, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale
non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data
di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di
salvaguardia già adottate. Dette riserve sono ostituite, secondo le modalità
previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.
7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da
parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni
quarantacinque.
8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il
1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.
9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14
miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a
decorrere dal 1993.
(*)Si noti che la Corte costituzionale, con sentenza n. 302 del 15 luglio 1994,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. 4 gennaio
1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de la Maddalena e
altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella parte in cui non
prevede l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del
Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento
della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma,
della L. 6 diembre 1991, n. 394, nonché nella parte in cui non prevede,
relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adeguamento della
disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della
L. 6 dicembre 1991, n. 394 si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige emanate con
D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.
(**)Tale termine è stato differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 6 del D.L. 23
ottobre 1996, n. 548 (convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1996,
n. 641) il quale dispone inoltre che "il Ministro dell'ambiente procede entro il
30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del
Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del
comma 5 del medesimo articolo 35".
Torna all'inizio
Art. 36 (Aree marine di reperimento) (*)
1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
* a) Isola di Gallinara;
* b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
* c) Secche di Torpaterno;
* d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
* e) Costa degli Infreschi;
* f) Costa di Maratea;
* g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
* h) Costa del Monte Conero;
* i) Isola di Pantelleria;
* l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
* m) Acicastello - Le Grotte;
* n) Arcipelago della Maddalena(1) (isole ed isolotti compresi nel territorio
del comune della Maddalena);
* o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
* p) Capo Testa - Punta Falcone;
* q) Santa Maria di Castellabate;
* r) Monte di Scauri;
* s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
* t) Parco marino del Piceno;
* u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata
denominata "regno di Nettuno";
* v) Isola di Bergeggi;
* z) Stagnone di Marsala;
* aa) Capo Passero;
* bb) Pantani di Vindicari;
* cc) Isola di San Pietro;
* dd) Isola dell'Asinara;
* ee) Capo Carbonara;
* ee bis) Parco marino "Torre del Cerrano" (**);
* ee ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei" (****).
2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi
dell'art. 26 della L. 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine(****) di
particolare interesse nelle quali istituite parchi marini o riserve marine.
(*)Vedasi il D.P.R. 17 maggio 1996 (G.U. n. 215 del 13 settembre 1996).
(**)Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 4, comma 4, della L. 8 ottobre
1997, n. 344.
(***)Vedasi, tra l'altro, l'istituzione dell'Ente Parco nazionale
dell'arcipelago Toscano (D.P.R. 22 luglio 1996, pubbl. su G.U. n. 290 dell'11
dicembre 1996).
(****)Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
Torna all'inizio
Art. 37 (Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i
beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale)
1. Dopo il comma 2 dell'art. 114 del T.U. delle imposte sui redditi approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti (Omissis):
2. è deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a
un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in
denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per
i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale
competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a
titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti
pubblici e privati di cui alle lett. a) e b) del comma 2 bis dell'art. 114 del
citato T.U. delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai
sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi
ai nn. 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo
della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e
al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto
1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione
del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future
generazioni.
3. Le agevolazioni di cui all'art. 5 della L. 2 agosto 1982, n. 512, sono
accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 1
della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le
loro finalità la conservazione di dette cose.
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992
e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi
nazionali".
5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione
sugli effetti finanziari del presente articolo.
Torna all'inizio
Art. 38
(Omisses)